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Regolamento

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Articolo 1 Applicazione

Il presente regolamento - adottato ai sensi dell'art.15 dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione - stabilisce le norme di funzionamento della Fondazione.
Le eventuali modifiche e integrazioni sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle vigenti norme statutarie.

Articolo 2 Delegazioni ed uffici: costituzione, attività, funzionamento e rapporti con la Fondazione

Le Delegazioni e gli Uffici della Fondazione, sia in Italia che all'Estero, previsti dall'art. 2 dello Statuto sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto stabilito dalla predetta norma statutaria.
La delibera istitutiva provvede anche a:
- designare un responsabile della Delegazione o dell'Ufficio, che ne ha la rappresentanza nei rapporti interni con la Fondazione, e ne definisce poteri e attribuzioni;
- definire le risorse da impegnare nella Delegazione o nell'Ufficio, entro i limiti del bilancio approvato;
- determinare eventuali contributi annuali;
- definire l'ambito di attività della Delegazione e dell'Ufficio.
Ogni Delegazione o Ufficio sulla base di specifica deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, può godere di autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale nella programmazione delle attività e delle iniziative da attuarsi, che dovranno comunque conformarsi agli obbiettivi generali della Fondazione e ai programmi definiti e approvati dal Consiglio di Amministrazione.
La gestione di ogni delegazione e Ufficio dovrà informarsi ai criteri di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.
Le Delegazioni e gli Uffici possono essere soppressi con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 Membri della Fondazione

Ai sensi dell'articolo 8, i membri della Fondazione sono:
- Fondatori
- Partecipanti

Questi ultimi possono essere suddivisi secondo le attività e il tipo di partecipazione alla Fondazione in:
- Partecipanti Sostenitori a progetto;
- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti Istituzionali;


Articolo 4 Domanda di partecipazione e procedure di ammissione

4.1) Gli Enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che intendano aderire alla Fondazione, acquisendo una delle qualifiche di cui sopra, devono provvedere ad inoltrare al Presidente della Fondazione una richiesta scritta contenente:
a) dati indicativi del soggetto:
- Persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione e codice fiscale;
- Persona giuridica: denominazione, tipologia giuridica ( s.p.a, s.r.l., ente pubblico, ecc…), sede, codice fiscale/partita iva, indicazione del legale rappresentante; la domanda deve inoltre contenere una presentazione dell'ente ed una specifica indicazione dell'attività svolta dal soggetto giuridico richiedente.
b) In entrambi i casi, la domanda deve indicare la categoria in relazione alla quale viene presentata la domanda; la descrizione dettagliata del tipo di contribuzione alla Fondazione offerta; la dichiarazione da parte del richiedente di essere a conoscenza e di accettare sia lo statuto sia il regolamento della Fondazione vigenti al momento della presentazione della domanda.
c) Eventuali ed ulteriori indicazioni correlate alla qualifica associativa richiesta.

4.2) I criteri ed i requisiti necessari per ottenere la qualifica di Partecipante alla Fondazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, che è altresì competente a decidere ogni successiva modifica in ordine agli stessi.
Le decisioni sull'eventuale accoglimento delle domande di partecipazione alla Fondazione sono assunte dal Consiglio di Amministrazione avuto anche ragione ai criteri di onorabilità e condivisione dei fini.
Le decisioni in questione sono inappellabili.

4.4) Nel caso di accoglimento della domanda, nella predetta comunicazione vengono anche indicati modalità, tempi e procedure di ammissione alla Fondazione.

4.5) Qualora opportuno per l'attività della Fondazione i rapporti tra essa e i soggetti che intendono aderirvi possono essere regolati da apposita convenzione. Ogni deliberazione al riguardo è assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 Membri Fondatori

La qualifica di Membri Fondatori è riservata agli Enti Pubblici e Privati, Persone Fisiche e Giuridiche, Accademie, Università, che abbiano aderito alla Fondazione con una contribuzione - che può consistere in beni, servizi, distaccamento di personale, impiantistica, strutture logistiche e gestionali - al fondo di dotazione il cui valore non sia inferiore a 75.000 €, e al fondo di gestione il cui valore non sia inferiore ai 5.000€.
Tutti i predetti requisiti per l'acquisto della qualifica di Membro Fondatore possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata all'unanimità.

Articolo 6 Partecipanti Istituzionali

La qualifica di Partecipanti Istituzionali è riservata agli Enti Pubblici, Accademie e Università, che abbiano aderito alla Fondazione con una contribuzione - che può consistere in beni, servizi, distaccamento di personale, impiantistica, strutture logistiche e gestionali - il cui valore non sia inferiore a 1.000 €.
Tutti i predetti requisiti per l'acquisto della qualifica di Partecipante Istituzionale possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri.

Articolo 7 Partecipanti Sostenitori

La qualifica di Partecipanti Sostenitori è riservata a coloro che abbiano aderito alla Fondazione con una contribuzione - che può consistere in beni, servizi, distaccamento di personale, impiantistica, strutture logistiche e gestionali - il cui valore non sia inferiore a 100 €.
Tutti i predetti requisiti per l'acquisto della qualifica di Partecipanti Sostenitori possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri.

Articolo 8 Partecipanti Sostenitori a progetto

La qualifica di Partecipanti Sostenitori a progetto è riservata a coloro che vogliano presentare al Consiglio di Amministrazione un progetto che questa si riserva di approvare o che ne vogliano sostenere uno già approvato con libera sottoscrizione.
Tutti i predetti requisiti per l'acquisto della qualifica di Partecipante Istituzionale possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri.

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