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Fondazione “SOLIDARIETA’ E CULTURA”- Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale con sede in Montalto di Castro (Viterbo)



Articolo 1
Costituzione


E’ costituita una Fondazione denominata Fondazione “SOLIDARIETA’ E CULTURA” Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, con sede legale in Montalto di Castro (Viterbo) presso la residenza municipale.
Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “SOLIDARIETA’ E CULTURA
Onlus”. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Lazio.


Articolo 2
Delegazioni e uffici



Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.


Articolo 3
Scopi


La Fondazione ha come scopo l’assistenza sociale ed il sostegno socio – sanitario in tutti i loro aspetti, con particolare riferimento alle problematiche dei minori e del disagio giovanile, delle persone anziane e delle persone portatrici di handicap fisico e/o mentale.
A tal fine può acquisire direttamente o indirettamente, mantenere e gestire strutture, anche di importanza innovativa, destinate ad ospitare, stabilmente o periodicamente, le persone assistite, nonché svolgere attività socio/sanitarie, didattiche, formative, occupazionali, relative allo sport dilettantistico, culturali e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell’inserimento nel tessuto sociale e/o lavorativo dei soggetti assistiti.
La Fondazione ha altresì come scopo la promozione della cultura e dell’arte in ogni suo aspetto, dell’istruzione, della formazione professionale.
A tal fine può svolgere ogni attività e gestire ogni centro che comporti lo sviluppo, la conoscenza e la salvaguardia nei settori sopra citati.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può istituire borse di studio, ed elargire contributi a strutture esterne che operino negli stessi campi e con le medesime finalità della Fondazione.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d’interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.


Articolo 4
Attività strumentali, accessorie e connesse



Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:
a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti
Pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività;
d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento della finalità istituzionali.


Articolo 5
Patrimonio


Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie; che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.


Articolo 6
Fondo di gestione



Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall’attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.


Articolo 7
Esercizio finanziario


L’attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi poliennali.
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il primo esercizio finanziario avrà inizio alla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo e avrà termine il 31 dicembre successivo.
Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.
Il bilancio economico di previsione e il bilancio consuntivo d’esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile .
Copia del bilancio d’esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Gli organi della fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


Articolo 8
Membri della Fondazione


I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Partecipanti.


Articolo 9
Fondatori


Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Sono assimilati ai Fondatori, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti Privati che vengono, successivamente, ammessi con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, avendo versato un contributo al Fondo di dotazione della Fondazione ed al Fondo di gestione nella misura e nelle forme determinate dal Consiglio stesso.


Articolo 10
Partecipanti


Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione .
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.


Articolo 11
Partecipanti esteri


Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi la sede all’estero.


Articolo 12
Organi della Fondazione


1. Sono organi della Fondazione:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il collegio dei Revisori dei Conti ;
- Il Collegio dei Partecipanti;
- L’Assemblea Generale.



Articolo 13
Composizione Del Consiglio Di Amministrazione


1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri non inferiore a cinque,
Dei quali uno nominato dal collegio dei partecipanti ai sensi dell’art.22 del presente Statuto e gli altri nominati dai fondatori e assimilati in proporzione alle quote annuali di partecipazione versate nei tre anni precedenti come stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
2. In sede di costituzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno cinque
membri nominati dai fondatori in proporzione ai mezzi finanziari destinati inizialmente alla Fondazione, ai sensi dell’art.5 del presente Statuto.
3. In ogni caso, ciascun soggetto fondatore deve essere rappresentato nel Consiglio di Amministrazione da almeno un membro.


Articolo 14
Presidenza e durata


1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere nominati anche più volte.
3. Nel caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, l’Organo che lo aveva nominato provvede alla surroga entro trenta giorni ed il sostituto resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.


Articolo 15
Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione


1) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede:
a) ad approvare i programmi annuali e pluriennali della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
b) entro il mese di dicembre di ogni anno, a deliberare il bilancio preventivo per l’esercizio seguente;
c) entro il mese di aprile di ogni anno, a deliberare il bilancio consuntivo;
d) ad amministrare il patrimonio della Fondazione, adottando ogni inerente decisione;
e) a deliberare sull’accettazione di donazioni, eredità e legati;
f) a determinare le quote annuali di partecipazione;
g) a stabilire i criteri e i requisiti perché altri soggetti, pubblici o privati, possono divenire assimilati ai fondatori, partecipanti ,successivamente all’atto costitutivo;
h) ad ammettere i soggetti di cui alla lettera g);
i) a nominare i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
j) a deliberare eventuali modifiche statuarie;
m) a svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto;
n) a deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del Patrimonio;
o) a nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione determinandone natura, qualifica, durata del rapporto e retribuzione;
p) ad acquistare, locare ed alienare beni immobili ;
q) a deliberare le convenzioni con soggetti pubblici e privati con università e con organismi di ricerca;
r) ad assumere il personale e a deliberare le clausole dei relativi contratti;
s) a nominare consulenti e conferire incarichi professionali;
t) a deliberare le azioni da promuovere e sostenere in giudizio;
u) a regolamentare il servizio di tesoreria , qualora si renda opportuno istituirlo.

2) Il Consiglio di Amministrazione può adottare regolamenti interni per la disciplina di aspetti dell’organizzazione, del funzionamento e dell’attività della Fondazione.
3) Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare sullo stato giuridico e sul trattamento economico delle diverse categorie di personale della Fondazione e su ogni altro argomento utile al raggiungimento degli scopi statuari.
4) Gli atti di cui alla lettera n) ,e p) del comma 1 del presente articolo, nonché i regolamenti, sono adottati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza di due terzi dei componenti .
5) Il Consiglio di Amministrazione può delegare speciali incarichi a propri componenti e nominare procuratori per singoli atti.
6) Il Direttore della Fondazione, ove nominato, funge da segretario del Consiglio, partecipando alle riunioni con voto consultivo.

Articolo 16
Adunanze del Consiglio di Amministrazione


1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta motivata e contenente la proposta degli argomenti da trattare, formulata per iscritto da almeno la metà dei membri in carica/ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2) La convocazione viene effettuata mediante avvisi recanti l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso telegrafico, a mezzo telefax, di almeno ventiquattro ore.
3) Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà dei membri in carica e comunque con la presenza di almeno tre consiglieri. Le proposte sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui voti contrari. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della seduta.
4) Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso in apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.
5) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.


Articolo 17
Il Presidente


1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione, di cui ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale nominando avvocati e procuratori.
2) Il Presidente sovrintende a tutte le attività ed iniziative della Fondazione e provvede a quanto occorre per il suo normale funzionamento, salve le attribuzioni riservate agli altri organi. Ne firma gli atti e la
corrispondenza ufficiale. Egli convoca e presiede il Collegio dei Partecipanti e l’Assemblea Generale.
Presidente cura l’esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, stipula i
contratti e le convenzioni, firma i mandati di pagamento e adotta tutti i provvedimenti necessari per la gestione ordinaria che porterà a ratifica del primo Consiglio di Amministrazione.
3) Il Consiglio può delegare al Presidente, nei limiti dell’ordinaria amministrazione, le proprie funzioni. In caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo del Presidente le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Presidente.


Articolo 18
Il Vice Presidente


In caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Presidente.


Articolo 19
Il Direttore


1) Il Direttore della Fondazione, ove ritenuto opportuno, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, con contratto a tempo determinato di diritto privato.
2) Gli atti e i contratti relativi all’incarico di Direttore Generale devono prevedere la facoltà della Fondazione di revocare l’incarico stesso e risolvere il contratto in qualsiasi momento nel corso della sua durata, con preavviso di tre mesi , senza diritto per il soggetto interessato ad indennizzo o risarcimento.
3) L’incarico o l’assunzione possono essere rinnovati fermo restando le condizioni di cui al precedente comma.


Articolo 20
Collegio dei Revisori dei Conti


1) La regolarità dell’Amministrazione e della contabilità della Fondazione è controllata dal Collegio dei revisori dei Conti, composto da tre membri nominati al Consiglio di Amministrazione .
2) I membri sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, durano tre anni e possono essere riconfermati. Essi eleggono tra loro il presidente del Collegio.
3) In caso di cessazione dalla carica durante il mandato, si provvede alla sostituzione con le modalità stabilite per la nomina. Il revisore che subentra dura in carica per la residua parte del quadriennio in corso.
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
a) vigila sulla conformità alla legge e allo statuto dell’attività della Fondazione;
b) esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale della Fondazione; e accompagna con una relazione gli schemi del bilancio preventivo del conto consuntivo;
c) compie periodicamente la revisione delle scritture contabili e la verifica di cassa, i cui esiti vengono comunicati al Consiglio di Amministrazione mediante apposito verbale;
d) segnala al Consiglio di Amministrazione eventuali irregolarità riscontrate e riferisce su tutto quanto gli venga richiesto relativamente all’esercizio delle sue funzioni .
5) I revisori dei Conti possono compiere anche individualmente atti di ispezione e di controllo. Essi assistono con voto consuntivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.


Articolo 21
Il Consiglio dei Partecipanti


1) Il Collegio dei Partecipanti si riunisce sotto la Presidenza del Presidente della Fondazione stessa .
2) Al Collegio spetta il compito di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione nonché di esprimere pareri e formulare proposte sull’attività della Fondazione.


Articolo 22
Assemblea Generale

1) L’Assemblea di Generale è organo collegiale plenario della Fondazione, momento di confronto ed analisi di cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.
2) In detta Assemblea possono essere invitati rappresentanti di persone giuridiche pubbliche o private, istituzioni ed enti.
3) L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.
4) L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata annualmente in periodo non recante pregiudizio sull’attività della Fondazione stessa.


Articolo 23
Personale


1) L’assunzione di personale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e del Direttore Generale, ove nominato.
2) Il personale assunto dalla Fondazione è regolato da contratto di diritto privato, secondo le disposizioni vigenti in materia.


Articolo 24
Indennità di Carica, di Presenza e rimborso spese


1) Il Consiglio di Amministrazione determina gli importi dell’indennità da corrispondere al Presidente e del gettone di presenza alle riunioni per gli altri componenti il Consiglio stesso.
2) E’ ammesso il rimborso delle spese sostenute per adempiere ad incarichi formalmente affidati e regolarmente svolti nell’interesse della Fondazione.
3) Ai componenti il collegio dei Revisori dei Conti è corrisposto un compenso annuo nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.


Articolo 25
Clausola Arbitrale


1) Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, sono deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia al quale spetta altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti.
2) Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del collegio medesimo.
3) La sede dell’arbitrato è quella di Montalto di Castro.


Articolo 26
Scioglimento della Fondazione destinazione dei beni


1) La Fondazione può essere sciolta per volontà della maggioranza dei soggetti fondatori e assimilati o per la permanente impossibilità di conseguire le finalità di cui all’art.3 a causa dell’insufficienza dei mezzi occorrenti.
2) Nel caso di impossibilità di conseguire i fini statuari, lo scioglimento avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
3) In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, l’intero patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 27
Disposizioni finali e di Rinvio


1) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e la legislazione vigente in materia di persone giuridiche di diritto privato e, in particolare, di fondazioni.

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